Fideiussioni bancarie “omnibus”: profili di nullità?
Come noto, la Banca d’Italia (in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra Istituti creditizi) con il Provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 censurava i rischi di una applicazione in modo uniforme della modulistica ABI contenente le previsioni di cui agli artt. 2, 6, 8 rispettivamente relative alle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e rinuncia
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