Non applicabile se i coniugi hanno fissato la residenza in due comuni diversi
Con l’inizio del nuovo anno, molte famiglie italiane hanno ricevuto e stanno ricevendo un’amara sorpresa.
Alcuni comuni infatti, anche alla luce di alcuni recenti sentenze della Corte di Cassazione (nn. 28534/20, 20130/20), hanno iniziato a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per mancato pagamento IMU relativi agli anni di imposta 2015 e seguenti.
Le pronunce della Suprema Corte sopra richiamate hanno infatti stabilito che, nel caso in cui due coniugi risiedano in abitazioni situate in due Comuni diversi, l’agevolazione IMU non spetti per nessuno dei due fabbricati.
Tali pronunce, la cui ratio è in buona parte quella di arginare il ben noto fenomeno elusivo delle residenze fittizie, presentano in realtà numerosi punti di criticità, mal conciliandosi con l’attuale normativa in materia IMU e con quella contenuta nello Statuto del Contribuente.
Nei predetti arresti giurisprudenziali si ravvede per esempio un ingiustificato trattamento di sfavore per i coniugi che abbiano fissato la propria residenza in Comuni diversi rispetto a coloro che lo abbiano fatto in immobili posti nello stesso Comune.
In questo secondo caso infatti la legge prevede che l’agevolazione dell’imposta sussista su uno degli immobili di proprietà, previa dichiarazione dei coniugi in ordine all’immobile adibito come prima casa.
Non è un caso infatti che, prendendo le mosse da tali criticità, parte della giurisprudenza di merito si sia totalmente discostata dalle conclusioni cui sul punto è pervenuta la Suprema Corte, accogliendo le istanze del contribuente e annullando gli avvisi di accertamento emessi dall’Ente locale.
Si avverte pertanto la necessità di un urgente intervento legislativo che vada a regolamentare in modo chiaro e preciso la materia sopra richiamata e, altrettanto espressamente, preveda l’esenzione dal pagamento dell’IMU nelle ipotesi in cui la fissazione della residenza in due comuni diversi sia dettata da motivi giustificati e legittimi.
Il rischio, in assenza dei predetti interventi, è quello di veder aumentare il contenzioso in danno diquei contribuenti che, in assoluta buona fede e per esigenze legittime (come ad esempio per motivi di lavoro), gli scorsi anni abbiamo deciso di stabilire la propria residenza in due Comuni diversi.
Dott. Michele Di Salvo – m.disalvo@giantinigianfaldoni.it