Una recente sentenza della Cassazione stabilisce un trattamento tributario agevolato per i passaggi generazionali di aziende e partecipazioni sociali
Con la sentenza n. 29506/2020 è stato stabilito che nel patto di famiglia, dal punto di vista dei tributi, si considera come effettuata dal disponente (quindi dal genitore) sia la cessione a favore del figlio assegnatario dell’azienda (o di una quota di partecipazione al capitale di una società), sia quella effettuata da quest’ultimo a favore dei propri fratelli a “compensazione” di quanto ricevuto dai genitori.
La decisione è molto rilevante perché ribalta la precedente sentenza, sempre della Cassazione (n. 32823/2018), con cui l’attribuzione effettuata dal figlio assegnatario a favore dei fratelli “a compensazione” era stata ritenuta tassabile come un’attribuzione tra fratelli e sorelle e quindi in modo superiore rispetto a quanto avvenga per attribuzioni tra genitori e figli: la prima ipotesi di tassazione prevede infatti una franchigia non tassabile di 100 mila euro ed un’aliquota del 6% per l’eccedente, la seconda prevede una franchigia non tassabile di 1 milione di euro ed un aliquota del 4% per le somme oltre il milione.
Le differenza, per esempio per un’attribuzione tra fratelli “a compensazione” di 1 milione, è molto rilevante, poichè secondo la nuova sentenza adesso è da ritenersi esente, mentre secondo la precedente sentenza il tributo sarebbe stato di € 1.000.000 – € 100.000 x 6% = € 54.000.
Avv. Filippo Giantini – f.giantini@giantinigianfaldoni.it