La Corte di Giustizia Europea nel caso G-Star v. Cofemel (C-683/17) valuta l’eventuale conformità al diritto dell’Unione Europea di una normativa nazionale che accorda la tutela autorale a opere quali modelli di capi d’abbigliamento, a condizione che, al di là del loro fine utilitario, producano
un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico e che siano meritevoli di essere definiti come “creazione artistica” o “opera d’arte”.
La pronuncia era particolarmente attesa perché ci si aspettava che chiarisse se la normativa degli Stati membri potesse subordinare la tutela autoristica del design alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto al solo carattere creativo (originalità) previsto per le altre opere oggetto di tutela. In particolar modo in Italia, in cui la normativa vigente, all’art. 2 n. 10 L.d.A., richiede l’ulteriore requisito del “valore artistico” che i nostri Giudici spesso ravvisano solo nelle opere che hanno ottenuto particolare apprezzamento da parte del pubblico e riconoscimenti in ambito culturale.
Nonostante ciò, secondo la CGUE, nessun requisito ulteriore potrà essere richiesto dalla normativa nazionale poichè, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno l’obbligo di prevedere il diritto esclusivo, per gli autori, di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere, laddove la nozione di opera “presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi.
Appare evidente, dalla lettura delle motivazioni, che la normativa europea osta al conferimento, da parte di una normativa nazionale, di una tutela ai sensi del diritto d’autore su capi di abbigliamento in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, ergo sono proteggibili a prescindere dal valore artistico. Seppur la CGUE non sembra lasciare alcuna possibilità di pretendere requisiti ulteriori la suddetta pronuncia prosegue il processo di armonizzazione europeo in ambito di diritto d’autore processo che è ancora da perseguire attraverso una legislazione ad hoc sebbene, ad oggi, come descritto, rimane la necessità di un filtro all’accesso alla tutela, onde evitare monopoli eccessivamente estesi.
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