Passaggio generazionale dell’azienda: il patto di famiglia

Cos’è e perché ogni imprenditore dovrebbe conoscerlo

L’attuale emergenza sanitaria ha mostrato come eventi imprevisti possano incidere sulle scelte personali ed imprenditoriali e cambiare velocemente uno scenario che pensavamo invece stabile. 

In questa situazione si riscontra, da parte di chi fa impresa, una crescente attenzione verso una corretta pianificazione del passaggio generazionale della propria attività. 

L’esigenza è sempre la stessa: voglio cedere adesso il controllo e la proprietà ai miei figli ed allo stesso tempo garantire la continuità dell’impresa e compensare gli altri familiari.

Tra gli strumenti a disposizione per attuare il passaggio generazionale, il nostro ordinamento prevede il “patto di famiglia”, un tipo di accordo estremamente utile, ma, nonostante questo, ancora poco utilizzato. 

Attraverso il patto di famiglia l’imprenditore può regolare la successione della propria impresa, cedendone fin da subito la proprietà e la gestione ai figli, o solo ad alcuni di essi, e liquidare contemporaneamente gli altri familiari legittimari (cioè coloro che avrebbero diritto ad una parte della sua eredità in caso di morte). 

Questo garantisce che l’impresa venga salvaguardata e rimanga estranea a contestazioni o future diatribe familiari, che potrebbero nascere al momento della morte e dell’apertura della successione dell’imprenditore.

Il patto, quindi, è un contratto tra l’imprenditore, i beneficiari del trasferimento dell’azienda (ovvero figlio/i dell’imprenditore) e gli altri familiari legittimari, che possono essere liquidati in denaro o in natura, a meno che non vi rinuncino in tutto o in parte.

L’effetto è quello di anticipare la successione dell’impresa, ma con il vantaggio di poterne decidere le modalità ed i tempi.

Questo ottimo strumento gode inoltre di un trattamento fiscale agevolato perchè ai fini delle imposte dirette è inquadrabile tra gli atti a titolo gratuito e, quindi, non costituisce fattispecie imponibile, ed, ai fini delle imposte indirette, non è soggetto all’imposta sulle donazioni. 

Avv. Filippo Giantini

f.giantini@giantinigianfaldoni.it